La procedura per l’ elezione del presidente della repubblica è particolarmente complessa, perché esso rappresenta la massima carica istituzionale dell ‘Italia.
In base all’ articolo 87 della Costituzione infatti, il capo dello stato viene eletto dal parlamento in seduta comune a cui si aggiungono 3 delegati per ogni regione, fatta eccezione per la Valle d’Aosta che ne esprime uno solo.
Lo stesso articolo della costituzione stabilisce che il voto sia segreto e che il nuovo presidente sia eletto con una maggioranza qualificata dei due terzi dell’assemblea. Se tale maggioranza non viene raggiunta, si procede ad una nuova votazione. Dopo i primi tre scrutini se ancora non si riesce ad eleggere un candidato, diventa sufficiente la maggioranza assoluta, ovvero la metà più uno dei votanti.
Allo spoglio procede il presidente della Camera dei Deputati che da lettura di tutte le schede tranne quelle identificabili come nulle. Per prassi si considerano “dispersi” i voti ai quei candidati che raccolgano un numero di preferenze inferiore a due.
La seduta per l’elezione del presidente della repubblica è unica, ciò significa che finché non viene eletto il successore al Quirinale l’assemblea non si scioglie.
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